Agevolazione per installazione condizionatore

Agevolazione per installazione condizionatore

Buongiorno, vorrei installare un condizionatore a pompa di calore a servizio della mia abitazione. Ho diritto a qualche detrazione? Se si, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia?

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali rientra tra gli interventi per i quali si può usufruire della detrazione Irpef.
La detrazione varia in base all’ambito dell’acquisto:

  • Bonus climatizzatori risparmio energetico: per i condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza, che vanno a sostituire il precedente impianto, la detrazione è al 65% e vale per abitazioni private, uffici o negozi.
  • Bonus condizionatori con ristrutturazione edile: per i condizionatori a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, ma che mirano al risparmio energetico, la detrazione è al 50% ed è valida solo per le unità immobiliari residenziali.
  • Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione: durante una ristrutturazione edilizia straordinaria (su singole abitazioni o condomini) si può usufruire di una detrazione al 50% se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), climatizzatori compresi.
  • Bonus condizionatori senza ristrutturazione: agevolazione fiscale per il risparmio energetico, acquistando un condizionatore a pompa di calore si può usufruire della detrazione fino al 65% anche se non si effettua una ristrutturazione. Tale ipotesi è possibile solo se i SOSTITUISCE un vecchio impianto con uno nuovo a pompa di calore e ad alta efficienza energetica (massimo di spesa di euro 46.154,00 euro).

Il bonus condizionatori 2020 è rivolto ai contribuenti che abbiano acquistato un climatizzatore che sia in pompa di calore, sia per il riscaldamento, in sostituzione o in integrazione del proprio impianto, che per il raffreddamento.
La detrazione della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020, va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.