Limitazioni all’utilizzo di biomassa legnosa per il riscaldamento

Limitazioni all’utilizzo di biomassa legnosa per il riscaldamento

Nuove limitazioni alla biomassa legnosa

Gli apparecchi per il riscaldamento alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza maggiore a 5 kW rientrano nella normativa regionale relativa agli impianti termici. Pertanto sono impianti dotati di libretto di impianto che ne identifica le sue caratteristiche sia tecniche che del combustibile da utilizzare.

Sempre lo stesso libretto deve avere in allegato il manuale di corretta gestione del generatore, così da consentire all’ operatore di mantenerlo costantemente in efficienza e nelle modalità di funzionamento ottimali. Per impianto termico dobbiamo considerare anche il sistema di evacuazione fumi, comunemente chiamato “camino” o “canna fumaria”; dovremo pertanto verificare periodicamente i limiti (minimo e massimo) del tiraggio e la sua pulizia.

Le misure permanenti

L’accordo per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto tra le Regioni del bacino padano ed il Ministero dell’Ambiente prevede una serie di limitazioni sia per l’utilizzo che per l’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa.

1° ottobre 2018 – A partire da questa data è vietato:

  • Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 2 stelle;
  • Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle.

È inoltre obbligatorio utilizzare pellet classificato A1 per i generatori che utilizzano questo tipo di combustibile.

1° gennaio 2020 – A partire da questa data è vietato:

  • Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle;
  • Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 4 stelle.

Le misure temporanee

Da intraprendere solo in caso di accumulo di inquinanti in atmosfera:

Misure di primo livello (si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 4 giorni consecutivi)

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;
  • Limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali

Misure di secondo livello (si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi)

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.

Le tempistiche di manutenzione corrette

imagesLa normativa regionale prevede che questi impianti devono poi essere sottoposti a manutenzione periodica, come viene fatto per le caldaie a combustibile fossile, secondo le seguenti tempistiche:

  • ogni 2 anni per i generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW;
  • ogni anno per i generatori di potenza termica nominale uguale o superiore a 15 kW.

Per gli apparecchi a biomassa legnosa è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.

Si raccomanda di non improvvisarsi nella pulizia dei dispositivi. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37. Ad ogni intervento deve essere rilasciato all’utente e caricato su CURIT il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n°11785/2015.

Le imprese che svolgono esclusivamente l’attività di manutenzione e controllo su impianti a biomassa sono riportate sul  CURIT  alla pagina http://www.curit.it/manutentori_registrazione