Rinnovabili e Transizione 5.0: in Gazzetta la legge di conversione del DL 175/2025

Rinnovabili e Transizione 5.0: in Gazzetta la legge di conversione del DL 175/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 gennaio 2026, n. 4, il Decreto-legge n. 175/2025 diventa definitivamente operativo. Il provvedimento introduce importanti novità per il settore delle energie rinnovabili e per il Piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di semplificare le regole, chiarire i dubbi applicativi e rendere più ordinato il percorso verso la transizione energetica.

Un quadro normativo più coordinato e stabile

Uno degli elementi centrali della legge di conversione riguarda il coordinamento sistematico con il D.lgs. n. 190/2024, ovvero il Testo Unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili. Il legislatore ha scelto di non lasciare le disposizioni del decreto-legge come corpo normativo autonomo, ma di integrarle direttamente nel Testo Unico, intervenendo in particolare sui regimi autorizzativi.

Per imprese e professionisti questo significa meno norme sparse e più chiarezza. Il Testo Unico diventa il punto di riferimento principale per autorizzazioni e procedure, riducendo il rischio di interpretazioni contrastanti e rallentamenti amministrativi.

Aree idonee: conferme e limiti alla liberalizzazione

La legge di conversione conferma l’elenco delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti rinnovabili, come cave e miniere dismesse, discariche ripristinate e zone vicino alle autostrade. Tuttavia, rispetto al testo originario del decreto, il Parlamento ha introdotto un importante correttivo in materia di tutela paesaggistica.

In presenza di vincoli monumentali diretti, viene riaffermato il ruolo delle Sovrintendenze, limitando l’automatismo autorizzativo inizialmente previsto.

Nelle aree soggette a vincoli più generali, invece, le procedure restano semplificate. Inoltre, viene introdotto un criterio uniforme per le distanze di rispetto dai beni tutelati, evitando le differenze tra Regioni che negli anni hanno creato incertezza e contenziosi.

Agrivoltaico: definizione stringente e monitoraggio obbligatorio

Un altro capitolo chiave è quello dell’agrivoltaico. La legge chiarisce che non basta installare pannelli su un terreno agricolo per definirli “agrivoltaici”.

Per accedere alle semplificazioni e agli incentivi, l’impianto deve consentire una reale convivenza tra produzione agricola ed energia. Inoltre, diventa obbligatorio il monitoraggio nel tempo: se la produttività agricola scende sotto determinate soglie, l’impianto può perdere i benefici e venire riclassificato come fotovoltaico a terra tradizionale.

Transizione 5.0: stop al cumulo e più controlli

Sul fronte del Piano Transizione 5.0, la legge chiarisce definitivamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta Transizione 4.0. Le imprese dovranno scegliere tra le due misure, evitando sovrapposizioni.

È però prevista una possibilità di conversione: chi ha avviato un progetto 4.0 può passare al 5.0 se dimostra un effettivo risparmio energetico. In questo processo il GSE assume un ruolo centrale, con poteri di verifica che possono estendersi fino a cinque anni.

Governance rafforzata e poteri sostitutivi

Infine, la legge introduce la Piattaforma Unica Digitale delle FER (SUER), destinata a dialogare con le banche dati regionali per monitorare in tempo reale potenza installata e autorizzata. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi regionali al 2030, il MASE potrà esercitare poteri sostitutivi.

Si rafforza inoltre l’applicazione del Golden Power sugli impianti di grande taglia, a tutela della sicurezza nazionale e della trasparenza degli investimenti nel settore rinnovabile.