Adesione alle comunità energetiche rinnovabili: nuove regole operative proposte dal GSE

Adesione alle comunità energetiche rinnovabili

Adesione alle comunità energetiche rinnovabili: nuove regole operative proposte dal GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pubblicato le sue proposte di regole operative per l’adesione alle comunità energetiche rinnovabili, affrontando tre questioni cruciali: l’individuazione del soggetto referente, la definizione dei poteri di controllo e la disponibilità dell’impianto di produzione.

Le proposte del Gse rappresentano un passo importante dopo la pubblicazione del Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (Tiad) redatto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Questo testo mirava a rispondere alle sfide della transizione energetica. Il Gse è responsabile della fornitura dei servizi e degli incentivi correlati. La pubblicazione delle proposte di regole operative e la consultazione pubblica sono un momento cruciale per definire la regolamentazione in assenza di una disciplina completa. In precedenza, il Gse ha risposto a domande lasciate senza risposta dal legislatore, suscitando dibattiti sulla delegificazione del settore energetico a organi regolatori come il Gse.

Il Gse si occupa ora di tre punti chiave relativi all’adesione al servizio di autoconsumo diffuso.

L’individuazione del soggetto referente

Il referente è il soggetto a cui viene conferito il mandato di gestire tecnica e amministrativamente la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, nonché di sottoscrivere il contratto con il Gse per ottenere i benefici previsti dal servizio. Il Gse propone di estendere il ruolo di referente anche ai produttori esterni e ad altri soggetti con caratteristiche analoghe.

Questo potrebbe modificare l’idea di limitare i produttori esterni alle configurazioni di autoconsumo, soprattutto per le comunità energetiche rinnovabili (Cer), le quali hanno una finalità specifica di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità.

Tuttavia, l’impatto di questa proposta sulle Cer e sui cittadini comuni privi di competenze tecniche, amministrative e burocratiche rimane da valutare.

Definizione dei poteri di controllo

Per quanto riguarda i poteri di controllo, il ruolo del Gse è delicato in quanto deve definire una locuzione introdotta dal legislatore per individuare i componenti di una Cer.

La soluzione proposta sembra differire leggermente dall’interpretazione iniziale della norma. Non si fa riferimento solo alla nozione comune di controllo societario, ma sembra evidenziare un ruolo di supervisore e garante del conseguimento degli obiettivi societari.

Il Gse sembra fare riferimento a una cerchia ristretta di soggetti scelti per garantire il raggiungimento degli obiettivi societari. Questo supera quanto indicato dal legislatore comunitario, il quale si riferisce al controllo effettivo dei membri vicini all’impianto di produzione, sottolineando l’importanza che le Cer mantengano una dimensione locale e siano guidate da coloro che sono legati al territorio.

Disponibilità dell’impianto di produzione

Per quanto riguarda gli impianti di produzione, il Gse propone che la disponibilità e il controllo da parte delle Cer siano provati mediante un accordo tra le parti, con una durata minima di un anno e rinnovabile tacitamente.

Questo accordo deve dimostrare che il produttore esterno condivide gli stessi obiettivi della Cer. Il Gse definisce questa proposta come un modo per semplificare la qualificazione del rapporto tra Cer e impianti di produzione, mantenendo l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità.