Rinnovabili per nuove costruzioni copertura almeno al 60%

Rinnovabili per nuove costruzioni

Rinnovabili per nuove costruzioni copertura almeno al 60%

Rinnovabili per nuove costruzioni, con l’entrata in vigore il 15 dicembre 2021, del Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre 2021, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 (detta RED II), viene incrementata la percentuale. Al 60% (rispetto al precedente 50%) la copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici per gli edifici privati. Per gli edifici pubblici la quota da soddisfare è pari al 65%.

Le nuove percentuali hanno effetto a partire dal 13 giugno 2022, ovvero 180 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.199, il 15 dicembre 2021.

Ciò permetterà di implementare le fonti rinnovabili nel campo dell’edilizia in ottemperanza agli obblighi europei che impongono la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e la completa decarbonizzazione entro il 2050.

Rinnovabili per nuove costruzioni

L’obbligo dell’energia rinnovabile al 60% o al 65% si estende anche agli edifici soggetti a “ristrutturazione rilevante”, ovvero:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Le disposizioni in materia di nuove costruzioni ed edifici ristrutturati riguardano la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. Fanno riferimento a tutte le tipologie di rinnovabili ad oggi in uso in campo edile: l’energia solare, termica, eolica, geotermica, idroelettrica o a biomassa.

Nello specifico gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazione dovranno essere progettati in modo da garantire contemporaneamente:

  • la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria
  • la copertura del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
    Sono esclusi da questo obbligo gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente. La quota di rinnovabili da installare viene calcolata sulla base del fabbisogno energetico dell’edificio per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e per potenziare il suo efficientamento energetico.