Superbonus 110%: si va verso una proroga al 31 dicembre 2022

Superbonus 110%: si va verso una proroga al 31 dicembre 2022

Il superbonus consiste in una detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico di condomini e immobili di tipo residenziale. Introdotto con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd decreto rilancio), è stato convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Ad oggi il superbonus 110% è applicabile alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma si sta andando verso una proroga fino al 31 dicembre 2022, come conferma Martina Nardi, presidente della Commissione attività produttive della Camera «Abbiamo messo a punto un emendamento che contiamo abbia entro domenica il via libera dal governo e che conterrà, appunto, l’allungamento dei termini di almeno un anno e sistemerà dal punto di vista normativo alcune questioni lasciate aperte dal decreto istitutivo del superbonus, ampliando la platea dei beneficiari».

Si deve tenere conto che ad essere agevolati sono lavori lunghi e complessi e che anche l’iter di approvazione nei condomini non è breve, data anche la difficoltà a svolgere le assemble per l’emergenza Covid.

Bozze e indiscrezioni parlano di 20 milirdi destinati al Superbonus 110%, di cui 15 miliardi, andrebbero a coprire la misura già finanziata per il 2021, mentre solo 5 miliardi sarebbero destinati alla proroga per il 2022. Una proroga corta, ma d’altra parte misure come il superbonus 110% sono pensate per dare uno shock all’economia, un effetto che non si otterrebbe se la durata fosse troppo diluita.

Ma come funziona il superbonus 110%?

La detrazione fiscale, applicabile alle spese sostenute, verrà riconosciuta nella misura del 110% e andrà ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, potranno essere utilizzate le seguenti formule:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”);
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Secondo l’art. 119 del Decreto Rilancio, gli interventi ammissibili al Superbonus sono:

  • Interventi “TRAINANTI”
    Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessino l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente;
    Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
    Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.
  • Interventi “TRAINATI” (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei Trainanti)
    Interventi di efficientamento energetico indicati nell’art. 14 del DL 63/2013 (cd. Ecobonus), nei limiti di detrazione o spesa stabiliti dallo stesso (es. serramenti, ecc…);
    Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
    Installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati negli stessi.