17 Lug Agenzia delle entrate: chiarimenti sui beni significativi
La nuova circolare n 15/E del 12 luglio 2018 chiarisce la disciplina dei beni significativi individuati dalla legge 488/1999.
La disciplina dei beni significativi assume particolare rilevanza in riferimento alle agevolazioni fiscali concesse ai privati.
Per sintetizzare la materia , la finanziaria del 2000 ha riconosciuto una aliquota ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguita su immobili con prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
A questo però vanno distinti in modo evidente i beni significativi che, come cita la normativa sono:
- impianti di sicurezza
- video citofoni
- caldaie
- infissi interni ed esterni
- ascensori e montacarichi
- apparecchiature per il condizionamento
Normalmente questi beni assumono una particolare rilevanza nell’ ambito degli interventi di manutenzione agevolati per il recupero degli immobili.
Pertanto l’ aliquota agevolata si applica solamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO:
rifacimento centrale termica a un costo totale di 12.000 euro
- di cui 4.000 per la manodopera
- 8.000 per pompa di calore e accumulo
Alla manodopera verrà applicata una aliquota del 10%, mentre, con riferimento ai 8.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino al concorrere della manodopera (4.000 euro), cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (12.000) e quello degli stessi beni significativi (8.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
L’INTERPRETAZIONE ESTESA DEI BENI SIGNIFICATIVI
L’ agenzia precisa che la lista indicata sopra, derivante dal Dm 29/12/1999 deve essere presa come riferimento ma non va interpretata come esaustiva. Infatti devono essere considerati beni significativi anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati nel decreto. Un esempio lo possono essere le stufe, paragonabili alle caldaie, oppure i sistemi di ventilazione meccanica paragonabili ad apparecchiature per il condizionamento.
La circolare chiarisce in modo chiaro inoltre che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, ovvero gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
Un esempio per chiarire la norma possono essere le tapparelle che sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
Tuttavia nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi mentre le grate e le inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.
CHE IMPORTO DARE AI BENI SIGNIFICATIVI
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, ossia il ricarico aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.
Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
SALVAGUARDIA PER I COMPORTAMENTI DIFFORMI
La circolare chiarisce che la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.