Milleproroghe e comunità di Energia Rinnovabile

Milleproroghe e comunità di Energia Rinnovabile

Grazie ad un emendamento al decreto Milleproroghe che anticipa la Direttiva (UE) 2018/2001, sarà possibile attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità di Energia Rinnovabile.

Per ora si tratta di un approccio sperimentale, in cui gli impianti coinvolti abbiano una potenza al massimo fino a 200 kW e siano entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della legge e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore di quella che sarà la legge definitiva di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, prevista per fine giugno 2021.

Cosa sono le comunità di Energia Rinnovabile (CER)?

Per comunità di Energia Rinnovabile (CER), o comunità energetiche, si intende un soggetto giuridico che aderisce in maniera aperta e volontaria. È un soggetto autonomo e controllato da azionisti o membri situati in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Gli azionisti o membri devono  essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, incluse le amministrazioni comunali.

La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.

Obiettivo delle CER è quello di fornire benefici ambientali economici e sociali ai soggetti che partecipano alla comunità e alle aree in cui questi operano.

Che cos’è l’autoconsumo collettivo?

L’autoconsumo collettivo è un sistema che consente a gruppi di cittadini (almeno due) o abitanti dello stesso condominio di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando sulla bolletta.

Caratteristiche comunità energetiche

Autoconsumatori che agiscono collettivamente e comunità energetiche devono in ogni caso agire nel rispetto di una serie di condizioni.

  • Gli impianti rinnovabili dovranno avere una potenza complessiva fino a 200 kW.
  • Gli impianti devono essere entrati in esercizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore di quella che sarà la legge definitiva di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, prevista per fine giugno 2021.
  • L’energia prodotta dovrà essere condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente.
  • L’energia deve essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo o presso i condomini.
  • Per le comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti si trovano su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT.
  • Nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, questi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.
  • Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa, sono applicati gli oneri generali del sistema elettrico.

Incentivi per autoconsumo collettivo e comunità energetiche

Gli impianti realizzati in comunità energetiche possono godere sia dell’Ecobonus che delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica.

Inoltre, nei prossimi mesi il Governo definirà un sistema di incentivazione specifico, finalizzato in particolare a premiare l’autoconsumo istantaneo, anche con l’utilizzo di sistemi di accumulo.

Per conoscere i dettagli occorre attendere un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che individuerà una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti, erogata dal GSE in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto.

Viene infine stabilito il divieto di cumulo con gli incentivi Dm 4 luglio 2019 (decreto ministeriale Fer 1).