26 Feb Rinnovabili, parte la rivoluzione degli impianti in condivisione
Anche in Italia potranno nascere a breve le comunità energetiche. Gruppi di cittadini, condomini dello stesso palazzo, commercianti o piccoli imprenditori dello stesso distretto potranno affrontare insieme la spesa di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, come ad esempio un impianto fotovoltaico o eolico, e dividere tra loro l’energia così prodotta.
Energia che potrà essere autoconsumata istantaneamente o immagazzinata per essere utilizzata quando necessario. In questo modo si apre la strada per progetti locali di impianti solari in autoproduzione, ma anche per scambiare localmente l’energia in eccesso, con riduzione di sprechi e vantaggi tanto ambientali quanto economici per imprese, famiglie e comunità.
Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile dovranno avere una potenza complessiva non superiore a 200 kW ed entrare in esercizio dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020 ed entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento che recepisce la direttiva (UE) 2018/2001.
E’ previsto, inoltre, che i soggetti debbano condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione già esistente.
L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra quella prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e quella prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
L’energia dev’essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro definito o presso gli edifici o gli immobili condominiali.
Per le comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo e di immissione degli impianti sono situati su reti elettriche di bassa tensione comprese nella medesima cabina di trasformazione.
Nel caso di autoconsumatori che agiscono collettivamente, questi devono trovarsi nello stesso immobile o condominio.
È infine previsto l’obbligo di individuare un responsabile “del riparto dell’energia condivisa, fermo restando che il calcolo dell’energia condivisa è effettuato dal gestore della rete sulla base della lettura dei contatori di emissioni e prelievo”.