05 Set Superbonus 110% | Via libera per gli edifici collabenti
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 326/2020, gli edifici collabenti, attigui all’abitazione, possono ottenere il Superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “ le detrazioni fiscali spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.
Per ottenere il superbonus edifici collabenti sugli interventi di efficientamento energetico, è necessario che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, ma rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs 311/2006 sul rendimento energetico in edilizia.
In breve le unità collabenti possono fruire della detrazione del superbonus 110% in presenza dei seguenti requisiti:
– l’immobile deve essere dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento
– deve essere classificato “unità collabente”
– deve essere iscritto nel catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo
– l’intervento deve essere di recupero del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione.